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LA TUTELA DEL CONSUMATORE ATTRAVERSO LA LEGGE 46/90
La legge 46/90 è nata, come tutti sanno, per porre un freno al dilagante fenomeno degli incidenti domestici (spesso mortali), dovuti ad un’installazione difettosa degli impianti, o ad un loro erroneo funzionamento. L’esigenza di fornire una garanzia di sicurezza al cittadino era sentita a tal punto da non poter essere ulteriormente ignorata, specialmente dal legislatore. Il risultato fu questa norma che, se pur imperfetta, cerca di fornire una tutela pressoché globale alla sicurezza domestica degli italiani.
Quindi, fra i temi trattati dalla legge, non poteva mancare installazione d’impianti radiotelevisivi, ma anzi ci si sarebbe dovuti stupire del contrario. La ricerca della sicurezza, nel campo degli impianti radiotelevisivi, si è poi ulteriormente e doverosamente ampliata con lo sviluppo delle nuove tecnologie. Infatti, se già su altri temi si è applicata con successo l’analogia fra antenna televisiva e parabola satellitare, non si vede perché escludere tale analogia nel campo d’applicazione di una norma che tutela la sicurezza del cittadino. Questo, quando oltretutto sia il testo normativo sia i successivi regolamenti di attuazione parlano d’impianti televisivi ed elettronici in genere nelle accessioni più ampie del termine. É quindi palese, e fuori di ogni dubbio l’obbligo di applicazione della legge 46/90 agli impianti di distribuzione di segnali audio, per la televisione a circuito chiuso, videoconferenza, teleconferenza, segnalazione d’allarme, trasmissione dati, ricerca persone, antieffrazione, antintrusione ed antiaggressione, nonché agli impianti di protezione dai fulmini.
Sgombrato il campo da ciò che deve considerarsi sottoposto ai dettami della legge va chiarito come la stessa garantisce la sicurezza e la salute del cittadino. Le sue finalità di tutela trovano, infatti, attuazione in modo indiretto: non ponendo obblighi al cittadino in merito alla realizzazione tecnica dell’impianto, ma individuando alcuni soggetti specializzati, unici autorizzati a provvedere alla realizzazione di tali strutture. A carico di tali ditte qualificate è posto poi l’obbligo di realizzare l’opera a regola d’arte, tutelando così l’incolumità di chi ne dovrà usufruire. L’obbligo di realizzazione "a regola d’arte" non individua solo i criteri con cui deve essere materialmente svolto il lavoro, ma anche una serie di adempimenti tecnico-burocratici quali la progettazione (per impianti di una certa complessità), il deposito di tale progetto nonché la richiesta di autorizzazione all’autorità comunale e, soprattutto, il rilascio della dichiarazione di conformità ed il suo deposito presso il Comune e la Camera di commercio. Oltre ciò a carico delle ditte sono posti una serie di obblighi che antecedenti alle fasi di progettazione e svolgimento materiale dell’opera, che le rendono in grado di ottenere la qualificazione necessaria per realizzarla. Tali adempimenti sono l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane e l’accertamento dei requisiti tecnici necessari per la qualifica, da parte delle Camere di commercio e delle commissioni all’uopo costituite.
Già all’epoca dell’approvazione della legge 46/90 alcuni commentatori avevano espresso forti dubbi su come la tutela del cittadino era realizzata. Infatti, si obbiettava che questo sistema indiretto sembrava costituito più per tutelare il mercato degli artigiani specializzati che per la sicurezza del consumatore. Tale obbiezione non può essere definita che capziosa e priva di fondamento. Infatti, la tutela indiretta che è posta dalla norma ha l’indubbio vantaggio di esimere il committente da qualsiasi valutazione tecnica (che difficilmente sarebbe in grado di fare) imponendogli esclusivamente l’obbligo di verificare le credenziali delle persone cui decide di affidare l’esecuzione dei lavori. Tale onere, una volta soddisfatto, pone il consumatore, al riparo da qualsiasi responsabilità in sede civile, penale e amministrativa. Il rischio di incidenti si trasferisce quindi dal committente all’esecutore materiale, che deve autotutelarsi, prima dimostrando la propria competenza attraverso la regolarizzazione della propria posizione professionale, e poi curando in modo scrupoloso l’esecuzione del lavoro.
La situazione si prospetterebbe invece diversamente qualora la scelta del cittadino dovesse cadere su persone non qualificate. In tal modo il cittadino che verrebbe meno ai suoi doveri di "custode" del bene immobile nel quale è realizzato l’impianto assumendosi così tutti i rischi conseguenti ad una sua cattiva installazione o a conseguenti ad un suo malfunzionamento (art. 2051 c.c.). Se poi dovesse verificarsi un incidente in sede di realizzazione dell’impianto, con tutta probabilità egli sarebbe chiamato a rispondere quale committente del lavoro su cui vige un ulteriore obbligo di controllo nell’esecuzione (art. 2049 c.c.). Tale obbligo con tutta probabilità si potrebbe configurare anche nell’ipotesi in cui il lavoro fosse realizzato da una ditta specializzata, ma con un’importante differenza. L’esercizio di un’attività pericolosa, quale può essere configurata installazione di un impianto, prevede che in caso di danni il responsabile sia chiamato a rispondere a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 2050 c.c.). Ora sarebbe estremamente difficile fornire questo tipo di prova quando è venuta meno la prima cautela fondamentale: la realizzazione dell’impianto da parte di personale qualificato.
In tali responsabilità sarebbero inevitabilmente coinvolti anche altri soggetti, quali ad esempio gli amministratori di condominio, su cui grava parimenti un obbligo di custodia.
Dal testo della legge 46/90, e soprattutto dalle sue conseguenze giuridiche si intuisce come in Italia sia preclusa la possibilità di realizzare tali lavori in proprio, coltivando i propri hobby. Ciò apparirà triste ai cultori del fai da te, ma del resto, bisogna pensare che la sicurezza della vita umana, specialmente dei propri cari, impone sempre qualche piccolo sacrificio.
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