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A tutela della vostra sicurezza, e di coloro che vi sono accanto, vi ricordiamo che:
- Linstallazione dimpianti radiotelevisivi,
antenne o sistemi di ricezione satellitare, e degli
impianti elettronici in genere, è soggetta
allapplicazione delle norme previste dalla legge 5
marzo 1990 n. 46. (L. 5 marzo 1990 n.46, art.1, lettera
b)
- Il committente è quindi tenuto a rivolgersi solo
ed esclusivamente ad imprese autorizzate, ex art. 2 legge
n.46/90, per la realizzazione, la trasformazione,
lampliamento o la manutenzione di tali impianti.
(L. 5 marzo 1990 n.46, art.10)
- Il committente che, in violazione dellart. 10 l.
46/90, autorizzi lesecuzione di lavori da parte di
ditte o personale non abilitato, è soggetto alla
sanzione amministrativa prevista dallart. 16 l.
46/90.
- Qualora dovessero verificarsi danni a terzi a causa di
uninstallazione realizzata da personale non
autorizzato, il committente sarà chiamato a rispondere
per tali danni sia in sede civile (ex art. 2043 c.c.),
che -eventualmente- in sede penale (ex artt. 589, 590
c.p. ed altri).
- Qualora il proprietario dellimmobile presso cui è
realizzata installazione sia persona diversa dal
committente, egli è parimenti obbligato a vigilare
affinché la realizzazione dellimpianto sia
conforme alle norme vigenti. Per tale responsabilità
risponderà dei danni a terzi in concorso con il
committente, mero possessore di tale unità immobiliare.
- Qualora linstallazione sia in tutto od in parte
realizzata su parti comuni delledificio,
lamministratore è tenuto a vigilare che la sua
realizzazione sia conforme alle norme vigenti. Egli
risponderà in proprio e quale rappresentante del
condominio per i danni eventualmente causati a terzi
dallinstallazione dimpianti non conformi alle
prescrizioni di legge. (Art. 1130 e ss. c.c.)
Quindi, per la vostra tranquillità e sicurezza, vinvitiamo a diffidare di chi, privo delle abilitazioni necessarie ex art. 2 legge 46/90, si offre di installare impianti di ricezione satellitare e televisivi in genere.
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