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A tutela della vostra sicurezza, e di coloro che vi sono accanto, vi ricordiamo che:

  • L’installazione d’impianti radiotelevisivi, antenne o sistemi di ricezione satellitare, e degli impianti elettronici in genere, è soggetta all’applicazione delle norme previste dalla legge 5 marzo 1990 n. 46. (L. 5 marzo 1990 n.46, art.1, lettera b)
  • Il committente è quindi tenuto a rivolgersi solo ed esclusivamente ad imprese autorizzate, ex art. 2 legge n.46/90, per la realizzazione, la trasformazione, l’ampliamento o la manutenzione di tali impianti. (L. 5 marzo 1990 n.46, art.10)
  • Il committente che, in violazione dell’art. 10 l. 46/90, autorizzi l’esecuzione di lavori da parte di ditte o personale non abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 16 l. 46/90.
  • Qualora dovessero verificarsi danni a terzi a causa di un’installazione realizzata da personale non autorizzato, il committente sarà chiamato a rispondere per tali danni sia in sede civile (ex art. 2043 c.c.), che -eventualmente- in sede penale (ex artt. 589, 590 c.p. ed altri).
  • Qualora il proprietario dell’immobile presso cui è realizzata installazione sia persona diversa dal committente, egli è parimenti obbligato a vigilare affinché la realizzazione dell’impianto sia conforme alle norme vigenti. Per tale responsabilità risponderà dei danni a terzi in concorso con il committente, mero possessore di tale unità immobiliare.
  • Qualora l’installazione sia in tutto od in parte realizzata su parti comuni dell’edificio, l’amministratore è tenuto a vigilare che la sua realizzazione sia conforme alle norme vigenti. Egli risponderà in proprio e quale rappresentante del condominio per i danni eventualmente causati a terzi dall’installazione d’impianti non conformi alle prescrizioni di legge. (Art. 1130 e ss. c.c.)

Quindi, per la vostra tranquillità e sicurezza, v’invitiamo a diffidare di chi, privo delle abilitazioni necessarie ex art. 2 legge 46/90, si offre di installare impianti di ricezione satellitare e televisivi in genere.