Art. 1 - Costituzione, sede, durata, caratteri
1.1
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita una
Associazione denominata “Antennisti.com”, di seguito l’Associazione , con sede
in Granarolo (Bologna), Via Massarenti n.15.
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.
1.2 L'Associazione si connota con i caratteri distintivi di:
– è senza fini di lucro;
– ha carattere solidaristico;
– è apolitica, apartitica, aconfessionale;
– ha carattere nazionale.
Art. 2 - Scopi istituzionali
2.1 L'Associazione ha come propri scopi istituzionali:
– la promozione e lo sviluppo di una corretta informazione in materia di installazione d’impianti di ricezione televisiva,di telecomunicazioni ed audiovisivi in genere;
– la promozione e l’aggiornamento della figura professionale dell’installatore di impianti di ricezione televisiva;
– la promozione e lo sviluppo di un’interazione e di un dialogo fra installatori, utenti e aziende produttrici di beni e servizi, interessati al settore delle comunicazioni televisive e via satellite ed audiovisivi in genere;
2.2 A titolo esemplificativo, gli scopi istituzionali dell'Associazione potranno venire perseguiti mediante:
– l'attività di aggiornamento, mediante l'uso delle NITs - New Information Technologies, specie di quelle che consentono la formazione e l'aggiornamento a distanza;
– l'organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale;
– l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione;
– la creazione ed edizione di materiali didattici a stampa e/o in formato elettronico;
– la creazione di un sito Internet che promuova gli scopi dell’associazione.
Art. 3 - Soci
3.1
Può diventare Socio dell'Associazione chiunque:
–
eserciti
l’attività di installatore di impianti di telecomunicazioni;
–
sia in possesso
dei requisiti professionali richiesti dalla legge
–
condivida e accetti i principi ispiratori
dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo
Regolamento.
3.2 Possono assumere la qualità di soci le persone giuridiche, a patto che rispondano ai requisiti di cui all’art.3.1. In tal caso, il rappresentante legale dell’ente associato assume la qualità e le prerogative del socio dell’associazione.
3.3 Gli aspiranti Soci devono
presentare domanda scritta o verbale al Comitato Direttivo, il quale deciderà
in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego. Contro il diniego,
l'aspirante Socio può appellarsi al Collegio dei Probiviri. Con la predetta
domanda l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina
prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento. Contestualmente alla
domanda, l'aspirante Socio deve versare la quota associativa per l'anno sociale
in corso. Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il giorno
precedente quello fissato per l'Assemblea dei Soci comporta la decadenza
automatica della qualità di Socio.
3.4 La qualità di Socio è personale. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. La qualità di Socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione o per morte. In caso di decadenza, recesso, esclusione, morte o altra causa, i Soci stessi, i loro eredi o i loro aventi causa, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, non possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.
3.5 L'esclusione del Socio viene
deliberata dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i
seguenti motivi:
– inosservanza delle norme statutarie, delle norme
regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Comitato
Direttivo;
– status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in
contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione.
Il Socio escluso può ricorrere contro la delibera del
Comitato Direttivo appellandosi al Collegio dei Probiviri.
4.1
Sono organi dell'Associazione:
a)
l'Assemblea dei Soci
b)
il Comitato Direttivo
c)
il Presidente
d)
il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 - Assemblea dei Soci
5.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea. L'Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci di maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
Art. 6 - Assemblea Ordinaria
6.1
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura di
ciascun anno sociale. Il Comitato Direttivo determina il luogo, l'ora e
l'Ordine del Giorno. L'Avviso di Convocazione deve essere pubblicato almeno 20
giorni prima della data fissata per l'Assemblea nel Sito Internet
dell'Associazione.
6.2
L'Assemblea ordinaria:
–
esamina e delibera la Relazione del Comitato Direttivo;
– esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario;
– esamina e delibera il Regolamento;
– nomina i membri del Comitato Direttivo;
– nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
– esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno;
– determina l'ammontare della quota associativa.
6.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Comitato Direttivo avente maggiore età anagrafica.
La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.
Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
Art. 7 - Assemblea Straordinaria
7.1 L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.
7.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con la maggioranza dei due terzi di voti.
Art. 8 - Pubblicità degli atti
8.1 Nel Sito Internet dell'Associazione vengono pubblicati:
– gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci;
– le Relazioni del Comitato Direttivo;
– i Rendiconti economici e finanziari;
– i Verbali delle deliberazioni assembleari.
Art. 9 - Comitato Direttivo
9.1 Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci di maggiore età. Il Comitato Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. I membri del Comitato Direttivo restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili.
9.2 L'incarico di membro del Comitato Direttivo viene svolto a titolo gratuito. Ai membri del Comitato Direttivo non compete alcun rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
9.3
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione; determina annualmente l'ammontare della
quota associativa a carico dei Soci; conferisce ai singoli membri del Comitato
Direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti Il
Comitato Direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere
prese dall'Assemblea dei Soci.
9.4 Il Comitato Direttivo nomina i coordinatori regionali e l’addetto stampa dell’associazione.
9.5 Il Comitato Direttivo provvede per ciascun anno sociale a redigere il Rendiconto economico e finanziario e a redigere la Relazione del Comitato Direttivo da presentare all'Assemblea dei Soci. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Comitato Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle riunioni del Comitato Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura del Segretario. Il Comitato Direttivo, riunito validamente con la presenza di due terzi dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9.6 Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Comitato Direttivo, gli altri membri provvedono a sostituirli. I membri del Comitato Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. Se viene meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Comitato Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 10 - Presidente
10.1 Il Presidente del Comitato Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.
11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vice Presidente.
Art. 11 - Collegio dei Probiviri
11.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili. L'incarico dei membri del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito.
11.2 Al Collegio dei Probiviri dovrà essere sottoposta, per essere giudicata in modo inappellabile, qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e/o gli Organi dell'Associazione in merito all'attività dell'Associazione stessa. Il Collegio dei Probiviri giudica anche i ricorsi contro la reiezione da parte del Comitato Direttivo delle domande degli aspiranti Soci.
11.3 L'attività del Collegio dei Probiviri è svincolata da qualunque formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità.
Art. 12 - Mezzi finanziari e
risorse economiche
12.1 I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione possono derivare:
1) dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci;
2) da contributi pubblici e privati;
3) da donazioni e eredità;
4) da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
5) da proventi derivanti da iniziative promozionali.
Art. 13 - Fondo comune
13.1 Le entrate indicate all'articolo precedente, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell'Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di decadenza, recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.
Art. 14 - Divieti
14.1 Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 15 - Regolamento
15.1 Il Comitato Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.
Art. 16 - Anno sociale
16.1 L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 17 - Scioglimento
17.1 Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
17.2 In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 18 - Norme transitorie
18.1 Il primo Anno sociale ha inizio il giorno in cui è stata costituita l'Associazione e termina il 31 dicembre successivo.
18.2 Il primo Comitato Direttivo, il primo Presidente, il primo Collegio dei Probiviri vengono nominati dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.
18.3 L'ammontare della quota sociale relativa al primo Anno sociale viene determinato dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.
Firmato
Bassi Giuliano
Prozillo Mario Pellegrino
Re Ernesto
Casadio Verdiano
Brighi Gabriele
Mora Mauro
Salvatori Gabriele
Polidori Riccardo
Mario Ghironi
Albanesi Giuseppino
Comellato Adriano